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STATUTO

dell' Associazione - Movimento Politico "PAE"

PARTITO ANIMALISTA EUROPEO

 

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituito in ambito nazionale, sotto forma di associazione, il movimento politico denominato “Partito Animalista Europeo”, di seguito indicato come “PAE“ o “Associazione”.
Il PAE è un’associazione nazionale costituita ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice civile. Opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha la propria sede nazionale in Roma ed ha una durata indeterminata. Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, sezioni o circoli territoriali, rappresentanze e depositi, sia in Italia che all'estero.

Il simbolo del PAE è rappresentato da un cerchio con fondo bianco nella parte superiore, giallo in quella inferiore e bordo nero. Nella parte superiore del cerchio lungo il bordo c’è la scritta partito animalista europeo in nero, in stampatello minuscolo; al centro da sinistra un segno grafico rappresenta una mano protesa verso una zampa. Nella parte inferiore c'è la scritta P.A.E. in nero, in stampatello maiuscolo. Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto e in ogni caso secondo le modalità e per finalità approvate dal CDN. Il PAE può autorizzare l’utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche il PAE o da questa promossi. Inoltre il PAE ne concede l’uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.

 Art. 2

SCOPI e FINALITA'

Il PAE è un movimento politico, fondato sui principi di democraticità e partecipazione in ossequio ai principi e allo spirito della Costituzione Italiana, che ha come scopo:

Affermare il biocentrismo per designare una teoria secondo cui tutti gli esseri viventi meritano rispetto, tutti hanno lo stesso diritto di esistere, di sviluppare ed esprimere la propria esistenza senza essere oggetto di sfruttamento.

Al fine di perseguire tale scopo il PAE si impegna a:

Promuovere il dibattito e la divulgazione di temi riguardanti la politica, l'economia, l'ambiente, la società con particolare interesse relativo al mondo degli animali nel rapporto con le Istituzioni locali, nazionali ed internazionali;
Promuovere iniziative per risolvere le problematiche attinenti la tutela degli animali quali il randagismo e l'abbandono; i canili lager; il maltrattamento e l'uccisione; la sperimentazione animale, la caccia; i combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate; la produzione, commercializzazione e importazione di pellicce; spettacoli circensi, sagre, palii e manifestazioni con sevizie e lavori forzati produttivi di sofferenze; gli allevamenti intensivi; il dopoing; ecc;

Promuovere campagne divulgative circa i danni per la salute umana, scientificamente e clinicamente dimostrati, derivanti dal consumo di carne alimentare;
Promuovere campagne divulgative relative alla sofferenza degli animali da reddito, promuovere e divulgare i benefici, in termini di salute e di eco- sostenibilità, derivanti dalla scelta alimentare di origine vegetale.

Proporre l'istituzione del Dipartimento Centrale per la Tutela degli Animali con funzioni di indirizzo e controllo; realizzare ed armonizzare gli uffici periferici UDA (Ufficio Diritti Animali) subordinati al Dipartimento Centrale, diffusi su tutto il territorio nazionale, che interagiscano con le associazioni animaliste protezionistiche più virtuose secondo le best practices. Implementare e potenziare la figura della Guardia Zoofila.

Il PAE intende prendere parte al processo politico con l'obbiettivo di collocare la tutela giuridica degli animali ai primi posti dell'agenda politica e sociale e di convincere le altre parti a sostenere gli interessi degli animali. Per il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Associazione intende concorrere alle competizione elettorali e referendarie, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali, culturali che dimostreranno una propensione al dialogo, con il proprio simbolo che sarà il segno distintivo delle proprie liste.

Il PAE, pertanto, ha il compito di formare politicamente l'elettorato passivo, selezionare i candidati delle liste elettorali in occasione delle elezioni politiche ed amministrative; inquadrare i soggetti che verranno eletti mediante la disciplina del Movimento e garantire la comunicazione tra elettori ed eletti.

Nell’ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del Consiglio Direttivo nazionale, il PAE può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all’estero, senza scopi di lucro. Il PAE può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

 Art. 3

SOCI

L'Associazione è composta da Soci Fondatori e Soci Tesserati:

Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione e partecipano alla costituzione dell'originario fondo comune, due dei quali saranno membri permanenti del Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito indicato come "CDN". Il Presidente fondatore, se non più rieletto, resterà comunque Presidente onorario a vita.
I Soci Tesserati partecipano alla vita associativa in virtù del semplice interesse per l'esercizio dell'attività prevista dal presente statuto. Il tesseramento all'associazione avviene con il versamento della quota di adesione. Tutte le quote sono annuali, non trasmissibili né rivalutabili. Il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci Tesserati delle sezioni/circoli territoriali è attribuito ai soci maggiorenni a norma di legge iscritti da almeno dieci mesi; gli iscritti di età inferiore costituiscono una speciale categoria senza diritto di voto. Per essere candidati a cariche elettive nazionali sono necessari quattro anni di iscrizione all’associazione. L'attività svolta dal Socio Tesserato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono Soci dell' Associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal CDN. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a versare le quote sociali nell'ammontare fissato dal CDN.

Decadenza dei Soci:
Tutti i Soci cessano di appartenere all' Associazione per: dimissioni volontarie; mancato versamento della quota associativa; morte; espulsione o revoca affiliazione del CDN. La decadenza è pronunciata dal CDN con delibera motivata nei confronti dei Soci che: a) assumino comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione; b) che non adempiano i doveri inerenti alla qualità si Socio gli impegni assunti verso l'Associazione; c) che commettano azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la loro condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla ricezione di detta comunicazione, potrà ricorrere mediante raccomandata al Presidente dell Associaszione.
I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni prese dagli organi Sociali, a dare il proprio contributo alle iniziative dell'Associazione impegnandosi ad appoggiare gli scopi, i programmi politici e le iniziative impegnandosi, inoltre, a non compiere atti che possano recare in qualsiasi modo nocumento agli interessi ed al prestigio dell' Associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione stessa, a partecipare a tutte le Assemblee, a candidarsi alle cariche elettive, a votare i consiglieri direttivi. I soci non hanno alcuna disparità di trattamento all’interno dell’Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi, senza tener conto della diversa categoria di appartenenza.

 Art. 4

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;

- il Consiglio Direttivo Nazionale;

- il Presidente Nazionale

Art. 5

ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Soci delegati.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario.
Le riunioni sono presiedute e convocate dal Presidente Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui il sito web organo ufficiale PAE. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei Soci delegati; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea Nazionale deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci delegati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio delegato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci delegati presenti, in proprio o per delega. Ciascun Socio delegato non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del CDN;
- approvare il programma di attività proposto dal CDN;
- approvare il bilancio;
- approvare eventuali regolamenti;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto. Le proposte possono essere presentate da uno degli organi o da almeno quattro quinti dei Soci delegati. Le relative deliberazioni sono approvate nel corso della assemblea straordinaria con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

 Art. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membrii. Il CDN si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui il sito web organo ufficiale PAE. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. Il CDN è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere eventuale Vice Presidente Nazionale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale i bilanci annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale

approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente

Nazionale per motivi di necessità e di urgenza.

 Art. 7

PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale, che è anche Presidente dell'Assemblea e del CDN, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 5 e 6.
Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, può nominare legali, consulenti e periti. Ha piena facoltà di incassare somme di denaro di qualsiasi importo rilasciando quietanza liberatoria, aprire conti correnti bancari, e postali ed operare su di essi. Cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del CDN. Il Presidente Nazionale nomina o revoca, con la ratifica del Consiglio Direttivo, i Delegati e i Vice Delegati di Sezione.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente Nazionale o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

 Art. 8

ASSEMBLEA e SEZIONI TERRITORIALI

L’Associazione si avvale anche della collaborazione di Sezioni Regionali, Provinciali e Comunali, con a capo i rispettivi Delegati di Sezione. Essi sono Soci Tesserati nominati dal Presidente Nazionale, eletti dall'Assemblea Territoriale e successivamente ratificati dal CDN. In prima convocazione l'Assemblea Territoriale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci Tesserati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio Tesserato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Tesserati presenti, in proprio o per delega. Ciascun Socio Tesserato non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea Territoriale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente Nazionale ha facoltà di rimuovere, i vari Delegati di Sezione con la ratifica del CDN. La Sezione ha sede in locali autonomi o presso il domicilio del Delegato di Sezione e viene indicata con la seguente dicitura: “PAE Sezione di...”.

 Art. 9

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L’Associazione è vincolata verso terzi dalla firma del Presidente Nazionale o, in caso di impedimento o cessazione, dal Vice Presidente Nazionale. Il Vice Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali ed i Delegati di Sezione sono vincolati verso terzi unicamente dalla loro firma.

 Art. 10

GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite; l'attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.  Ai Soci Fondatori e Delegati componenti il CDN può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive da loro sostenute nell'espletamento dell'incarico svolto in nome e per conto dell'Associazione. Le cariche hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

 Art. 11

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dal Fondo comune. Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'associazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi, fondi, riserve o capitale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante dall’attività istituzionale e connesse.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente Nazionale, salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo.

 Art.12

QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal CDN. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 Art.13

ESERCIZIO FINANZIARIO e FONDO COMUNE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dal Fondo Comune. Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'associazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi, fondi, riserve o capitale. Ogni anno devono essere redatti, a cura del CDN, i bilanci (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio (rendiconto) devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 14

SCIOGLIMENTO

L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci aderenti. In caso di scioglimento il netto dei fondi e dei beni esistenti sarà devoluto ad altra od altre associazioni di volontariato che perseguano gli stessi fini dell’Associazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

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Mail: staff@partitoanimalistaeuropeo.com 

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